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L'autocertificazione
è un servizio e soprattutto un DIRITTO offerto ai cittadini e che
consente di dichiarare e quindi certificare sotto la propria responsabilità,
presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, la propria condizione,
i propri requisiti o situazioni familiari e non di sua diretta conoscenza.
Tale
DIRITTO è stato sancito dalla
legge del 4
Gennaio 1968, n.15.
Che
cos'è l'autocertificazione:
L'autocertificazione è la possibilità che ogni cittadino ha di farsi un
certificato da solo senza recarsi presso gli uffici del Comune o di altra
Pubblica Amministrazione.
L'autocertificazione è una dichiarazione resa e firmata dall'interessato nel
proprio interesse; può riguardare stati, fatti e qualità personali.
Questa dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti di legge:
- Le normali certificazioni;
- Gli atti notori
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
· la data e il luogo di nascita
· la residenza
· la cittadinanza
· il godimento dei diritti politici
· lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
· lo stato di famiglia
· l'esistenza in vita
· la nascita del figlio
· il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
· la posizione agli effetti degli obblighi militari
· l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
· titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica
· situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato.
· stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga
· qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili
· iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
· tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
· di non aver riportato condanne penali
· tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di
stato civile
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
· Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non
ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia
originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare
anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe
configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel
caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano
certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la
documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una
istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel
caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di
presentazione diretta)
Dov'è utilizzabile l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà?:
L'autocertificazione può essere utilizzata dai cittadini solo nei rapporti con
le Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Comuni, Comunità Montane,
Scuole, Camere di Commercio, ecc), con gli Enti Pubblici in generale e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi (Uffici Postali, Telecom, Enel,
Italgas, Ferrovie, ecc).
L'autocertificazione non è utilizzabile nei rapporti con l'autorità
giudiziaria.
Nei rapporti con un soggetto privato è quest'ultimo che decide se accettare o
meno l'autocertificazione.
Validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e gli atti notori hanno la stessa
validità dei certificati e degli atti che sostituiscono. Più precisamente:
Validità illimitata:
- Certificato di nascita
- Certificato di morte
- Altri certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazione
Validità 6 mesi
- Certificato di residenza
- Certificato di stato di famiglia
- Altri certificati di stato civile o anagrafici non compresi tra quelli a
validità illimitata.
E' importante però sapere che ogni cittadino può dare validità ai certificati
scaduti: è sufficiente che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che
le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio, utilizzando una formula di questo tipo:
" Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati
contenuti nel presente certificato ad oggi non hanno subito alcuna
variazione".
Data______________ Firma_________________
Tale procedura è utilizzabile esclusivamente per i certificati anagrafici (
residenza, stato di famiglia) e per i certificati, gli estratti e le copie
integrali degli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte).
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo
previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia contestuale
ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del dichiarante
da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei
seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
L'impiegato può rifiutare l'autocertificazione?:
Il pubblico ufficiale o funzionario dell'ufficio pubblico, qualora vi siano i
presupposti di legge, non può rifiutarsi di accettare l'autocertificazione,
altrimenti va incontro alle sanzioni previste dall'art 328 del codice penale e
rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Sottoscrizione autentica della firma e imposta di bollo
L'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa
non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri,
segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi
da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la
documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Il cittadino non deve corrispondere nessuna imposta di bollo, quando comprova
che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Ad esempio: uso pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione
nelle liste di collocamento, ecc.)
E se il cittadino dichiara il falso?:
Il rilascio, da parte del cittadino, di dichiarazioni non veritiere è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Altre disposizioni importanti per i cittadini:
NASCITA DI UN FIGLIO
(Dichiarazione di nascita)
Al momento della nascita, la dichiarazione di nascita può essere fatta,
indifferentemente, da:
- Uno qualsiasi dei genitori;
- Un loro procuratore speciale
- Il medico, l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto.
Questa dichiarazione va resa, alternativamente:
- Entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in
cui è avvenuta la nascita;
- Entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto;
- Entro 10 giorni dalla nascita nel proprio Comune di residenza.
In questi due casi, il Comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi
l'attestazione dell'avvenuta nascita, che può essere presentata anche
direttamente da chi rende la dichiarazione di nascita.
Nel caso in cui la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita (un
ospedale, un centro ostetrico) è necessario comunicare tale evento al comune
con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Non è più richiesta la presenza dei testimoni.
Se i genitori hanno residenze diverse possono, d'accordo tra loro, decidere in
quale dei due Comuni dichiarare la nascita.
Se non vi è accordo la dichiarazione va fatta nel Comune di residenza della
madre.
Estratti degli atti di Stato Civile
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato
civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente
all'ufficiale di stato civile competente.
Accertamenti d'Ufficio
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione
di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti,
direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in
documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
Acquisizione diretta dei certificati
I certificati concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o
da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono
sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che
conserva l'albo o il registro. Ciò nel caso che l'interessato non intenda o non
sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni.
La trasmissione di dati tra le pubbliche amministrazioni deve in ogni caso
garantire il diritto alla riservatezza delle persone.
I certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni devono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali,
previste da legge o regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono acquisite.
Quando e dove non è più prevista l'autenticazione della firma.
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai
gestori o esercenti di pubblici servizi, se l'interessato appone la firma in
presenza del dipendente addetto a riceverla
§ se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere
inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in
cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Copie autentiche di pubblicazioni
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della
dichiarazione allegata, è conforme all'originale per i pubblici concorsi ha lo
stesso valore della copia autentica.
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va
autenticata.
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
Per i cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità
previsti per i Cittadini Italiani.
I Cittadini extracomunitari residenti regolarmente in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive solo nei casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili e attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani (es.: è possibile autocertificare di lavorare
presso una determinata impresa italiana; non ha valore autentificare il possesso
di titoli di studio conseguiti nel proprio Paese di origine)
Documento d'identità in sostituzione dei certificati
In occasione dell' accettazione della domanda, è vietato alle amministrazioni
pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere
certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di
identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità,
hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
Produzione di copie autentiche
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario
competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale
l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere
presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro
esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento
in corso.
Partecipazione ai concorsi
Non è più prevista la presentazione di copia autentica dei titoli ma una
semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari che la
copia presentata è conforme all'originale.
Le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della firma sulle
domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi.
Le dichiarazioni che si fanno all'interno delle domande di concorso non
richiedono ne il bollo ne l'autentica della firma.
Le autentiche:
L'autenticazione di elle copie dei documenti può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale,
dal responsabile del procedimento, nonché dagli altri soggetti abilitati alle
autenticazioni delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. E'
sufficiente esibire il documento originale, senza obbligo di depositarlo.
Legalizzazione di fotografie e documenti di riconoscimento:
Le fotografie previste per documenti personali (passaporto, patente) possono
essere legalizzate dall'ufficio ricevente (Questura, Motorizzazione, Scuole,
Ufficio Sanitario). Non è più necessario recarsi presso gli Uffici del Comune.
Nei documenti di riconoscimento (per esempio la carta d'identità) non viene più
indicato lo stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo, già coniugato),
salvo che il titolare del documento non faccia un specifica richiesta scritta
all'Ufficio che li rilascia.
Firme di più persone separatamente:
Quando due o più cittadini devono firmare un atto richiesto dalla Pubblica
Amministrazione (Stato, Regione, Provincia, Comune), possono farlo anche
separatamente e in giorni diversi purchè si rispetti il termine stabilito
dall'ufficio pubblico.
Quando l'autocertificazione non è ammessa:
E' stato già chiarito che il ricorso all'autocertificazione non è ammesso nei
rapporti tra privati e neppure tra cittadini ed autorità giudiziaria; esso è
consentito soltanto nei rapporti tra Cittadini e Amministrazioni Pubbliche,
concessionari e gestori di pubblici servizi.
Esistono però dei certificati che, per la loro specificità non sono
sostituibili con un'autocertificazione. Essi sono:
- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine
- certificati di conformità alle normative dell'Unione Europea;
- certificati relativi a marchi e brevetti.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle Istituzioni scolastiche per
pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di
base con validità di un anno intero scolastico.
Non si può fare ricorso all'autocertificazione, inoltre:
§ nei procedimenti elettorali, con particolare riferimento alla fase della
presentazione delle liste e delle candidature (decisione dell'Ufficio Elettorale
centrale costituito presso la Corte Suprema di Cassazione);
§ in tutti gli altri casi espressamente previsti per legge
Chi non sa o non può firmare:
Non c'è più bisogno di testimoni per chi non sa o non può firmare
dichiarazioni o autocertificazione: basta la presenza del dipendente pubblico.
Il pubblico ufficiale dovrà accertare l'identità del dichiarante e menzionare
la causa dell'impedimento sottoscrivere la dichiarazione.
I moduli per l'autocertificazione:
Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a procedere alla revisione della
modulistica per l'autocertificazione; su ogni modulo fornito dalle
amministrazioni deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste
per chi dichiara il falso.
In particolare è possibile trovare la modulistica necessaria presso gli Uffici
di Relazione con il Pubblico (URP) di qualsiasi amministrazione.
I funzionari di questi uffici saranno disponibili ad offrire ogni ulteriore
informazione in merito all'autocertificazione.
Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare su
carta semplice.